Disposizioni generali - accettazione dell'eredità (pura e semplice) - modi - tacita - Atti non rilevanti - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4843 del 19/02/2019
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità (pura e semplice) - modi - tacita - Atti non rilevanti - Individuazione - Fondamento - Valutazione del comportamento complessivo dell'erede potenziale - Necessità.
Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4843 del 19/02/2019