Successione testamentaria - Capacità di testare - Presunzioni - Ammissibilità - Distribuzione onere probatorio.
In tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, il giudice del merito può trarre la prova dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione; posto che la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, una volta dimostrata una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26873 del 22/10/2019 (Rv. 655661 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0591, Cod_Civ_art_0602, Cod_Civ_art_1697, Cod_Civ_art_2727