Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione - Termine previsto dall'art. 498 c.c. - Natura perentoria - Ragioni.
In tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, il termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha natura perentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell'eredità; in funzione della medesima necessità è perentorio anche il termine, fissato dal notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30247 del 20/11/2019 (Rv. 656204 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0495, Cod_Civ_art_0498, Cod_Civ_art_0505