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Rinunzia all'eredità' - impugnazione - da parte dei creditori - Cass. n. 15664/2020

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità' - impugnazione - da parte dei creditori - Azione ex art. 524 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Ragioni.

L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l’eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe, per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale.

Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15664 del 23/07/2020 (Rv. 658739 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0524, Cod_Civ_art_0480, Cod_Civ_art_0481

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2020