successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9158 del 16/04/2013
Responsabilità per i debiti ereditari - Limitazione "intra vires hereditatis" - Eccezione dell'erede nel giudizio di cognizione - Necessità - Fondamento - Deducibilità della qualità di erede beneficiato per la prima volta in sede esecutiva - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9158 del 16/04/2013
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale; ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d'inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9158 del 16/04/2013