successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013
Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - Eccezione in senso lato - Configurabilità - Fondamento - Invocabilità in appello da parte degli altri chiamati - Ammissibilità - Vincoli di forma o allegazione - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio a favore degli altri chiamati - Contumacia - Irrilevanza - Fondamento - Effetto espansivo ex art. 510 cod. civ. - Limiti e condizioni. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d'ufficio e tale condizione non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto. Ne consegue che, ove tale fatto sia già documentato in atti, il beneficio è liberamente invocabile dalla parte - anche in assenza di specifica allegazione e con forme diverse da quelle previste dall'art. 484 cod. civ. - pure nel giudizio d'appello ed è rilevabile d'ufficio dal giudice a favore degli altri chiamati all'eredità, senza che rilevi l'eventuale contumacia degli stessi, operando l'effetto espansivo previsto dall'art. 510 cod. civ. fino a quando essi non abbiano manifestato una accettazione pura e semplice ovvero siano decaduti dal beneficio, salva la facoltà di accettare avvalendosi espressamente del beneficio, ovvero di rinunciare all'eredità.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013