Patti successori e donazioni "mortis causa" (divieto) – Cass. n. 14110/2021
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - delazione dell'eredita' (chiamata all'eredita') - patti successori e donazioni "mortis causa" (divieto) - Divieto ex art. 458 c.c. - Violazione - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello "jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso la violazione di detto divieto nella predisposizione di una scrittura privata con cui il padre si era impegnato a custodire e gestire, possibilmente incrementandone il valore, una collezione di opere d'arte con l'obbligo di non farne subire un decremento e di non spossessarsene, a fronte della contestuale assunzione dell'obbligo, da parte dei figli, di corrispondergli una rendita vitalizia).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14110 del 24/05/2021 (Rv. 661331 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0458