Configurabilità come testamento olografo – Cass. n. 25936/2021
Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - Testamento in genere - interpretazione In genere - forma dei testamenti - testamento olografo - Disposizioni di ultima volontà - Contenuto - Conseguenze - Scrittura privata - Configurabilità come testamento olografo - Condizioni - Accertamento rimesso al giudice di merito.
Perché un atto costituisca disposizione testamentaria, è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte; pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Siffatto accertamento - che, ove le espressioni contenute nel documento risultino ambigue o di valore non certo, presuppone la necessaria indagine su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione - involge un apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25936 del 24/09/2021 (Rv. 662320 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0587, Cod_Civ_art_0602, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363