Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - delazione dell'eredita' (chiamata all'eredita') - in genere - Chiamato all'eredità - Avviso di accertamento dell'imposta di successione - Omessa impugnazione - Successiva rinuncia all'eredità legittimamente esercitata - Efficacia retroattiva - Conseguenze.
In tema di imposta di successione, il chiamato all'eredità che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l'avviso di accertamento dell'imposta ometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell'imposta ove successivamente rinunci all'eredità, in quanto l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto impositivo.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 11832 del 12/04/2022 (Rv. 664493 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0521
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Cassazione
11832
2022