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Necessità del previo esercizio dell'azione di simulazione – Cass. n. 27065/2022

Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Futuri legittimari - Opposizione alla donazione ex art. 563, comma 4, c.c. - Periodo antecedente all'apertura della successione - Necessità del previo esercizio dell'azione di simulazione - Sussistenza - Limiti alla prova ex art. 1417 c.c. - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di successioni, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante che, prima dell'apertura della successione dello stesso, intendano notificare un'opposizione alla donazione ai sensi dell'art. 563, comma 4 c.c., sono tenuti ad esperire previamente l'azione di simulazione, onde accertare che le parti abbiano inteso effettivamente realizzare una donazione, nei cui confronti soltanto l'opposizione è prevista. Ne consegue che ad essi, in quanto terzi, non si applicano le limitazioni alla prova della simulazione dettate dall'art. 1417 c.c. per le parti del contratto, essendo tale azione funzionale alla tutela di un'aspettativa di diritto riconosciuta al futuro legittimario.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27065 del 14/09/2022 (Rv. 665887 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1415, Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_0563

 

Corte

Cassazione

27065

2022