Diritto di abitazione spettante al coniuge superstite – Cass. n. 7128/2023
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - Diritto di abitazione spettante al coniuge superstite - Casa adibita a residenza familiare - Nozione - Diverse abitazioni quali residenze alternative - Possibilità - Esclusione.
Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola "casa adibita a residenza familiare", e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del "de cuius", quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l'individuazione di un solo alloggio costituente, se non l'unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7128 del 10/03/2023 (Rv. 667286 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0540, Cod_Civ_art_1021, Cod_Civ_art_1022, Cod_Civ_art_0337