Successioni "mortis causa" - successione legittima ("ab intestato") - dei parenti - figli legittimi e figli naturali riconosciuti o riconoscibili - in genere - Successione intestata del figlio nato fuori da matrimonio - Successione apertasi prima della riforma del 2012 che ha eliminato ogni distinzione, ai fini successori, tra figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio - Applicabilità retroattiva delle nuove norme - Fondamento.
In tema di successione "mortis causa”, la disciplina recata dalla l. n. 219 del 2012, che assicura la piena parità dei diritti, nelle successioni "ab intestato", tra figli legittimi e figli nati fuori del matrimonio, deve essere applicata retroattivamente anche con riferimento alle successioni apertesi prima della sua entrata in vigore, al fine di evitare ogni discriminazione fondata sullo "status filiationis".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9066 del 31/03/2023 (Rv. 667546 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0074, Cod_Civ_art_0315, Cod_Civ_art_0574
Corte
Cassazione
9066
2023