Qualità di erede sopravvenuta all'inizio del processo – Cass. n. 3391/2023
Successioni "mortis causa" - coeredita' (comunione ereditaria) - in genere - Debiti del "de cuius" - Erede convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero - Condizione di obbligato "pro quota" - Eccezione - Necessità - Qualità di erede sopravvenuta all'inizio del processo - Ripartizione "pro quota" del debito - Sussistenza.
Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 3391 del 03/02/2023 (Rv. 667175 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0754, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303