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Pignoramento di quota indivisa di immobile in danno di un coerede – Cass. n. 4092/2023

Successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - Pignoramento di quota indivisa di immobile in danno di un coerede - Opponibilità del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. - Fondamento - Necessità della anteriore trascrizione del titolo - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in punto di oggetto della procedura esecutiva.

 

Il diritto di abitazione spettante al coniuge ex art. 540 c.c. è opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell'immobile, anche se non sia stato trascritto (o lo sia stato successivamente all'iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento), trattandosi di diritti diversi e concettualmente compatibili e non verificandosi, quindi, la situazione di conflitto tra acquirenti dal medesimo autore di diritti tra loro incompatibili, presupposto per l'applicazione dell'art. 2644 c.c., con la conseguenza che, in tal caso, oggetto della procedura esecutiva deve ritenersi il diritto di nuda proprietà (o, quanto meno, il diritto di proprietà limitato dal suddetto diritto reale di godimento).

Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4092 del 09/02/2023 (Rv. 666806 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0540, Cod_Civ_art_0649, Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2644, Cod_Proc_Civ_art_599

 

Corte

Cassazione

4092

2023