Testamento in genere - revocazione delle disposizioni testamentarie - per sopravvivenza di figli - Redazione di testamento in presenza di figli di cui era nota l'esistenza al de cuius - Successiva sopravvenienza di un altro figlio - Revocabilità del testamento, ex art. 687 c.c. - Esclusione - Fondamento.
Il testamento redatto dal de cuius che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28043 del 05/10/2023 (Rv. 669170 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0687