Eredita' giacente - curatore - in genere - Liquidazione del compenso - Criteri - Art. 2233 c.c. - Applicabilità - Carenza probatoria sul quantum - Rigetto della domanda - Esclusione.
In tema di liquidazione del compenso per l'attività svolta dal curatore dell'eredità giacente, il giudice, in assenza di una specifica indicazione da parte del professionista in ordine ai criteri da adottare a tale fine, non può rigettare la relativa domanda per carenza probatoria sul quantum dovendo, in conformità ai criteri di cui all'art. 2233 c.c., verificare se l’attività sia assimilabile ad altra per la quale sono, invece, previste delle tariffe o delle tabelle, oppure, una volta esclusa la possibilità di ricorrere all'analogia, valutando autonomamente quale sia la misura da reputare congrua.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33246 del 29/11/2023 (Rv. 669442 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2233