Accettazione tacita dell’eredità - Condizioni - Adempimento di legato con denaro proprio del chiamato all'eredità o di un terzo - Irrilevanza - Fondamento.
Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irrilevante l'esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11389 del 29/04/2024 (Rv. 671120-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0460, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_0664, Cod_Civ_art_1180