Successione necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10456 del 22/04/2025 (Rv. 674748-01)
Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Azione di riduzione - Onere probatorio del legittimario - Contenuto - Indicazione dell'onere cronologico degli atti di disposizione - Necessità.
Il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione; in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt 555 e 559 c..c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10456 del 22/04/2025 (Rv. 674748-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0558, Cod_Civ_art_0559, Cod_Civ_art_2697