locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - durata - recesso del conduttore – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 721
Gravi motivi ex art. 27, ultimo comma, della legge n. 382 del 1978 - Attività dislocata in più locali e per distinti rami di azienda - Esclusiva rilevanza dei motivi afferenti l'attività esercitata nell'immobile relativo al recesso - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7217 del 27/03/2014
In tema di recesso del conduttore di immobili ad uso non abitativo, ove il locatario svolga la propria attività in diversi rami di azienda, per i quali utilizzi distinti immobili, i gravi motivi, giustificativi del recesso anticipato, di cui all'art. 27, ultimo comma, della L. 27 luglio 1978, n. 382, debbono essere accertati in relazione all'attività svolta nei locali per cui viene effettuato il recesso, senza possibilità per il locatore di negare rilevanza alle difficoltà riscontrate per tale attività in considerazione dei risultati positivi registrati in altri rami aziendali.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7217 del 27/03/2014