locazione - obbligazioni del conduttore - restituzione della cosa locata - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15788 del 10/07/2014
Legittima disponibilità di fatto della cosa - Facoltà di concederla in locazione - Sussistenza - Legittimazione del locatore a richiedere la risoluzione contrattuale - Configurabilità - Conseguenze - Giudizio relativo al rilascio di un immobile concesso in locazione e giudizio per l'accertamento della proprietà del medesimo bene - Pregiudizialità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15788 del 10/07/2014
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme d'ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è legittimato a richiederne la risoluzione. Ne consegue che, in caso di simultanea pendenza di un giudizio relativo al rilascio di un immobile concesso in locazione e di altro relativo alla proprietà dello stesso bene in capo al locatore, non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria del primo di essi poiché l'accertamento della proprietà dell'immobile locato non integra una questione pregiudiziale in ordine alla legittimazione a locare.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15788 del 10/07/2014