Cessazione degli effetti della locazione - Riconoscimento dei diritti di prelazione e riscatto in favore del conduttore - Spettanza - Esclusione - Successiva detenzione di fatto dell'immobile locato - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22234 del 20/10/2014
Il diritto di prelazione e il diritto di riscatto, di cui agli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non competono alla parte conduttrice una volta che siano cessati gli effetti del contratto di locazione, risultando irrilevante, al riguardo, la sua eventuale successiva posizione di detentrice di fatto dell'immobile già oggetto della locazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22234 del 20/10/2014