Locazione ad uso abitativo - Prima scadenza nel regime di cui alla legge n. 431 del 1998 - Disdetta - Irritualità per difetto di specificazione dei motivi di diniego della rinnovazione - Validità per la scadenza successiva - Sussistenza - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 27541 del 30/12/2014
In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, la disdetta priva della specificazione dei motivi di diniego, intimata per la prima delle scadenze nel regime "ex lege" 9 dicembre 1998, n. 431, benché inidonea ad impedire la rinnovazione contrattuale a tale data, è automaticamente valida per quella immediatamente successiva, salvo che dalla disdetta stessa o da un'opposta univoca volontà successiva dell'intimante non risulti una espressa indicazione in senso contrario.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 27541 del 30/12/2014