Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) – immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9286 del 08/05/2015
Locazioni di immobili adibiti ad attività alberghiera - Facoltà di diniego di rinnovazione alla prima scadenza - Necessità abitativa del locatore - Configurabilità - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9286 del 08/05/2015
In tema di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'art. 29, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, ha natura speciale rispetto al primo comma e contiene una regolamentazione autonoma per gli immobili adibiti ad attività alberghiere, coerente con lo scopo di assicurare una più ampia durata di tali rapporti locatizi, con la conseguenza che soltanto nelle specifiche ipotesi ivi previste è possibile per il locatore negare la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, restando esclusa la possibilità di esercitare la facoltà di diniego per necessità abitativa contemplata, per gli altri immobili desinati ad uso diverso dall'abitazione, dal medesimo art. 29, primo comma, lettera a).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9286 del 08/05/2015