Locazione ad uso abitativo - Forma scritta ex art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 - Prescrizione "ad substantiam" - Violazione - Conseguenze - Nullità assoluta - Fondamento - Eccezioni - Nullità relativa in caso di forma verbale imposta dal locatore. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18214 del 17/09/2015
Il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d'ufficio, attesa la "ratio" pubblicistica del contrasto all'evasione fiscale; fa eccezione l'ipotesi prevista dal successivo art. 13, comma 5, in cui la forma verbale sia stata abusivamente imposta dal locatore, nel qual caso il contratto è affetto da nullità relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18214 del 17/09/2015