Obbligazione relativa al pagamento del canone - Debito di valuta - Rivalutazione monetaria - Oggetto - Danno da ritardo non coperto dagli interessi - Esclusività. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19222 del 29/09/2015
L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta, sicché, ai sensi dell'art. 1224 c.c., la rivalutazione è dovuta solo per la parte eccedente il danno da ritardo coperto dagli interessi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19222 del 29/09/2015