Pagamento del canone tramite bonifico bancario - Disponibilità della somma oltre il termine pattuito - Tolleranza del locatore - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11110 del 28/05/2015
La tolleranza del locatore nel ricevere il pagamento del canone a mezzo bonifico bancario, anziché presso il proprio domicilio in moneta avente corso legale, non implica, di per sè, salvo prova contraria gravante sul conduttore, anche l'accondiscendenza ad ottenere la materiale disponibilità di quanto dovutogli oltre il termine all'uopo pattuito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11110 del 28/05/2015