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Concetto di stabile utilizzazione dell'alloggio

Concetto di stabile utilizzazione dell'alloggio - rigorosa interpretazione - niente casa popolare a chi non ci abita

Concetto di stabile utilizzazione dell'alloggio - rigorosa interpretazione - niente casa popolare a chi non ci abita ( Consiglio di Stato - sezione quinta - decisione 26 marzo-16 ottobre 2002, n. 5618)

Consiglio di Stato - sezione quinta - decisione 26 marzo-16 ottobre 2002, n. 5618

Fatto

L'appellante, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel comune di Campi Bisenzio, via Palagetta n. 33/B, chiede l'annullamento della sentenza in epigrafe che ha respinto il ricorso dallo stesso proposto avverso l'ordinanza sindacale n. 391/94, con la quale è stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25/1989, perché in esso non stabilmente abitante.

Questi i motivi di gravame:

Violazione ed erronea applicazione dell'articolo 38, lettera b) della legge regionale 25/1989. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.

Il Tar non avrebbe considerato la particolare condizione famigliare dell'appellante, né il fatto che, comunque, l'alloggio è abitazione "principale" dello stesso e che, al momento degli accertamenti, era assente per ragioni a lui non imputabili. Avrebbe, inoltre, ignorato le dichiarazioni rese dai vicini e dai figli nonché la documentazione prodotta relativa ai consumi di acqua, luce e telefono.

Violazione ed erronea applicazione della legge 241/90.

Carenza ed errore di motivazione.

La sentenza si baserebbe sull'erroneo convincimento che l'appellante abiterebbe nell'appartamento della propria convivente con i loro figli.

Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia.

Nella sentenza sarebbe stato illogicamente ed ingiustamente affermato che il provvedimento impugnato avrebbe lo scopo di restituire l'alloggio alle finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, senza tenere conto che l'assegnazione all'appellante assolve proprio a tale funzione.

L'amministrazione intimata, nel costituirsi in giudizio, ha illustrato i motivi di infondatezza dell'appello.

DirittoI motivi di gravame, con i quali l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili, possono essere congiuntamente esaminati, in quanto diretti sostanzialmente a dimostrare che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della reale situazione di fatto e dei documenti prodotti a sostegno delle argomentazioni difensive dedotte.

La vicenda di cui è controversia ha ad oggetto l'ordinanza del sindaco del comune di Campi Bisenzio con la quale l'appellante è stato dichiarato decaduto dall'alloggio di edilizia residenziale pubblica, a suo tempo assegnatogli in via Palagetta n. 33, essendo stato accertato che non lo abitava stabilmente.

L'articolo 38, letterab) della legge regionale Toscana 25/1989 prevede, infatti, tra le altre causa di decadenza di assegnazione, quella che l'assegnatario non abiti stabilmente nell'alloggio assegnatogli.

Nella specie, dai ripetuti e concordanti accertamenti, che la polizia municipale, su richiesta del competente ufficio comunale, ha svolto in un arco di tempo di ben quattro anni, è risultato che l'appellante è stato visto solo saltuariamente nell'appartamento di via Palagetta - talvolta, invece, utilizzato da persone senza alcun titolo - e che egli dimora abitualmente (come, del resto, sostanzialmente riconosce), con la convivente ed i figli da questa avuti, nell'altra casa popolare di via dei Platani n. 5, di cui è assegnataria la convivente, ove gli viene anche consegnata la corrispondenza.

A fronte di tale stato di fatto si appalesa completamente priva di fondamento la tesi secondo la quale l'alloggio di via Palagetta sarebbe, in ogni caso, l'abitazione "principale"; e ciò senza considerare che - stante il carattere tassativo della norma regionale - per abitazione principale potrebbe intendersi solo una abitazione che sia, comunque, abitualmente utilizzata, salvo saltuarie assenze per limitati periodi, e giammai la situazione opposta.

Né appare in alcun modo rilevante la documentazione relativa ai consumi di acqua luce e telefono, che, anzi, registrando in generale consumi minimi, conferma ulteriormente nel convincimento che l'alloggio non era stabilmente utilizzato.

Quanto, poi, alle dichiarazioni rese dai condomini di via Palagetta n. 33, il Tar ha giustamente osservato che le stesse, ai sensi di una consolidata giurisprudenza, non sono decisive.

In definitiva la sentenza impugnata appare puntuale nelle argomentazioni svolte e, in particolare, tutt'altro che illogica ed ingiusta laddove rileva che, in materia, non può essere pretesa alcuna elasticità da parte dell'amministrazione comunale nella valutazione della situazione famigliare dell'appellante, in quanto il concetto di stabile utilizzazione dell'alloggio è soggetto a rigorosa interpretazione anche in considerazione della spesa sostenuta dall'erario per la costruzione degli alloggi in questione e della finalità perseguita di far fronte alla emergenza abitativa di numerose famiglie non abbienti, prive di abitazione.

In conseguenza, i motivi di gravame dedotti risultano infondati.

Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello va, pertanto, respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate.

PQM

Il Consiglio di Stato, sezione quinta, respinge l'appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.