locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - disposizioni processuali - controversie relative alla risoluzione per inadempimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n
Intimazione di sfratto per morosità del conduttore - Domanda di pagamento dei canoni per determinate mensilità - Canoni maturati successivamente fino alla riconsegna del bene locato - Relativa sentenza di condanna all'esito della fase di merito - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18686 del 06/09/2007
In tema di intimazione di sfratto per morosità, qualora l'intimante chieda la condanna del conduttore al pagamento del canone per determinate mensilità e l'intimato proponga opposizione senza che sia emessa l'ordinanza provvisoria di rilascio, non è affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza che, all'esito del giudizio a cognizione piena susseguente alla conversione del rito, condanni il conduttore al pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato, dovendo ritenersi la relativa domanda implicitamente contenuta in quella originaria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18686 del 06/09/2007