Erronea indicazione della data di cessazione del rapporto - Poteri del giudice. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 684 del 19/01/2010
In tema di locazione, il giudice, ove accerti che, per erronea indicazione ovvero per avvenuta rinnovazione del contratto, l'effettiva data di scadenza dello stesso sia posteriore a quella indicata nell'atto di intimazione di licenza per finita locazione o di sfratto, può dichiarare la cessazione del contratto per una data successiva, senza, per questo, incorrere nel vizio di extra o ultra petizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 684 del 19/01/2010