locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - disposizioni processuali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 26/03/2009
Procedimenti di locazione - Provvedimenti di rinvio dell'udienza - Comunicazione tramite bandi o avvisi non personalizzati ai singoli difensori - Idoneità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 26/03/2009
Nei procedimenti di locazione, che a norma dell'articolo 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e poi dell'articolo 447-bis cod. proc. civ., debbono essere trattati con il rito del lavoro, poiché il giudice può in ogni udienza ritenere conclusa l'attività istruttoria e decidere la causa, la comunicazione dei provvedimenti di rinvio dell'udienza mediante bandi o avvisi non personalizzati ai singoli difensori - nella specie tramite affissione sulla porta della sala di udienza -, non può dirsi rispettosa dell'esigenza della presenza delle parti e della conoscenza tempestiva dei rinvii da parte delle stesse. La lesione del contraddittorio e delle possibilità di difesa in tal modo realizzate comporta la nullità della sentenza di primo grado, rilevabile dal giudice di appello con apposita pronuncia.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 26/03/2009
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90,