Locazione - disposizioni processuali - controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone -Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2527 del 07/02/2006
Omesso esperimento del tentativo di conciliazione - Sopravvenuta abrogazione della norma prevedente la condizione di procedibilità - Effetti - Procedibilità della domanda - Esclusione - Ambito oggettivo di applicabilità della condizione di procedibilità - Individuazione.
La sopravvenuta abrogazione delle disposizioni di cui agli artt. 43 e 44 della legge n. 392 del 1978, per effetto dell'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, non ha esplicato efficacia retroattiva, poiché gli atti processuali sono regolati dalla legge vigente al momento del loro compimento, onde la procedibilità della domanda deve essere apprezzata alla stregua delle disposizioni allora vigenti. Il preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione, configurato come condizione di procedibilità della domanda ai sensi delle suddette disposizioni della legge n. 392 del 1978, era prescritto solo per le controversie relative all'aggiornamento e all'adeguamento del canone e non anche per quelle relative alla risoluzione del contratto locativo, nelle quali la determinazione del canone era richiesta solo in via incidentale ed accessoria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2527 del 07/02/2006