Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - durata - recesso del conduttore – Sez. 3, Sentenza n. 14365 del 14/07/2016
Gravi motivi ex art. 27, ultimo comma, della l. n. 392 del 1978 - Attività dislocata in più locali e per distinti rami di azienda - Esclusiva rilevanza dei motivi afferenti l'attività esercitata nell'immobile relativo al recesso - Fattispecie.
In tema di recesso del conduttore di immobili ad uso non abitativo, ove il locatario svolga la propria attività in diversi rami di azienda, per i quali utilizzi distinti immobili, i gravi motivi, giustificativi del recesso anticipato, di cui all'art. 27, ultimo comma, della l. n. 392 del 1978, debbono essere accertati in relazione all'attività svolta nei locali per cui viene effettuato il recesso, senza possibilità per il locatore di negare rilevanza alle difficoltà riscontrate per tale attività in considerazione dei risultati positivi registrati in altri rami aziendali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le notevoli perdite registrate nel punto vendita sito nell'immobile locato, dovute all'imprevedibile e sopravvenuta apertura di due "discount" nelle vicinanze, fossero idonee ad integrare grave motivo di recesso, restando ininfluente la mancata compromissione dell'intera struttura aziendale risultante dal bilancio positivo conseguito nello stesso anno).
Sez. 3, Sentenza n. 14365 del 14/07/2016