Domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale - Domanda di risarcimento ex art. 1591 cod. civ. - Successiva domanda risarcitoria, in appello, ex art. 2043 cod. civ. - Violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11118 del 10/05/2013
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11118 del 10/05/2013
Proposta in origine domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, costituisce domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello ex art. 345 cod. proc. civ., quella di responsabilità extracontrattuale, giacché fondata su "petitum" e "causa petendi" differenti. (Nel caso di specie, si è ritenuto violato il divieto di "nova" in appello in ragione del fatto che, richiesto in primo grado il risarcimento del danno contrattuale da ritardata restituzione dell'immobile locato ex art. 1591 cod. civ., innanzi al giudice di seconde cure la richiesta risarcitoria veniva formulata, invece, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.).