Danno "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione - Danno conseguenza - Configurabilità - Conseguenze - Prova del danno - Danneggiato - Spettanza - Fondamento - Portata - Presunzioni - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
Il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente "in re ipsa" e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicchè il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15111 del 17/06/2013