Leasing finanziario - Collegamento tra fornitura e leasing - Legittimazione dell'utilizzatore alle azioni scaturenti dalla prima - Sussistenza - Deroga della competenza - Efficacia nei confronti dell'utilizzatore - Fondamento.
Il leasing finanziario, pur non dando luogo ad un contratto plurilaterale, realizza un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, che legittima l'utilizzatore ad esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura, sicché la clausola derogativa della competenza, ivi prevista, deve ritenersi operante anche nei confronti dell'utilizzatore.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13115 del 24/05/2017