Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Norme sulla vendita con riserva della proprietà - Applicabilità - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore – Conseguenze - Diritto del concedente al risarcimento del danno e a un equo compenso per l’utilizzazione della cosa – Diritto dell’utilizzatore alla restituzione delle rate pagate – Previa restituzione del bene – Necessità.
Al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21895 del 20/09/2017