Locazione immobiliare ad uso non abitativo - Patto occulto di maggiorazione del canone – Nullità insanabile – Sussistenza – Nullità dell’intero rapporto – Esclusione.
E’ nullo il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità “vitiatur sed non vitiat”, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall’avvenuta registrazione.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 23601 del 09/10/2017