Locazione - durata della locazione – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6858 del 16/12/1988
In genere - spirare del termine - immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - dichiarazione di illegittimità costituzionale, a seguito della sentenza n. 108 del 1986 della corte costituzionale, dell'art. 1, comma nono, 9 bis, (espressamente sostitutivo dell'art. 69 della legge n. 392 del 1978), 9 ter, quater e quinquies del d.l. n. 12 del 1985, convertito nella legge n. 118 del 1985
Giudizio di recesso per necessità del locatore da locazione non abitativa pendente al momento della predetta declaratoria - competenze - definizione della controversia ai sensi del predetto art. 69 nella formulazione originaria - necessità.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale, a seguito della sentenza n. 108 del 1986 della Corte costituzionale, dell'art. 1, comma nono, 9 bis (espressamente sostitutivo dell' art. 69 della legge n. 392 del 1978), 9 ter, quater e quinquies del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985 n. 118, comporta il ripristino delle norme precedentemente abrogate; pertanto, ove tale declaratoria di illegittimità sia intervenuta nelle more di un giudizio di recesso per necessità del locatore da una locazione non abitativa, la controversia deve essere decisa alla stregua del citato art. 69 nella formulazione originaria. ( V 8876/87, mass n 456230; ( V 4965/87, mass n 453590; ( V 108/86,; ( V 107/74,).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6858 del 16/12/1988