Locazione - regime vincolistico (proroga e blocco) – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 604 del 02/02/1982
Decadenza del conduttore dal diritto alla proroga legale - disponibilità di altra abitazione - disciplina ex art. 3 n. 1 della legge n. 253 del 1950 - mutamento per effetto dell'entrata in vigore delle norme sul possibile diverso domicilio dei coniugi previste dal nuovo diritto di famiglia - esclusione - conseguenze in tema di convivenza coniugale in abitazione diversa da quella condotta in locazione da uno dei coniugi. *
La nuova normativa in tema di diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975 n. 151) che, conservando l'Obbligo reciproco della coabitazione tra coniugi, ha reso possibile che ciascuno di essi abbia un proprio domicilio in luogo diverso da quello della residenza familiare, non ha mutato la portata dell'art. 3 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, la quale - in tema di cessazione della proroga legale dei contratti di locazione d'immobili urbani - nel prevedere la disponibilità da parte del conduttore di altra abitazione idonea, fa riferimento unicamente ed espressamente al luogo di abituale dimora. Con la conseguenza che qualora ad opera del locatore, che è onerato dalla relativa prova risulti anche presuntivamente che la convivenza familiare e coniugale si svolge in abitazione (costituente dimora) diversa da quella condotta in locazione da uno dei coniugi, questi per non essere soggetto alla suddetta causa di cessazione della proroga legale, è tenuto a dimostrare la dimora abituale nella località ove è sito l'immobile condotto in locazione.*
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 604 del 02/02/1982