Locazione finanziaria – Leasing traslativo – Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 3965 del 12/02/2019
Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Locazione finanziaria – Leasing traslativo – Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore – Incidenza dell’art. 72-quater l. fall. sull’applicabilità dell’art. 1526 c.c. – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
In tema di locazione finanziaria, la risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore è disciplinata dall'art. 1526 c.c., non incidendo sull'applicazione di tale ultima disposizione l'art. 72-quater l. fall. introdotto dall'art. 59 del d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che siffatta norma non disciplina la risoluzione del contratto di leasing, bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, accertata la risoluzione di diritto di tre contratti di leasing traslativo, ritenendo applicabili i principi desunti dall'art. 72-quater l. fall., aveva rigettato la domanda, proposta dall'utilizzatrice, di restituzione dei canoni incamerati dalla concedente).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 3965 del 12/02/2019