Domanda di pagamento di spese condominiali - Onere della prova - Ripartizione tra locatore e conduttore - Oggetto.
In tema di locazione di immobili urbani, il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 della l. n. 392 del 1978 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l'onere di sollevare specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi oppure ottenendone l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29329 del 13/11/2019 (Rv. 655795 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_210