Leasing - Risoluzione del contratto ante fallimento - Art. 1526 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Art. 72 quater l. fall.- Applicabilità - Fondamento.
In seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017, gli effetti della risoluzione del contratto di leasing, verificatasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, devono essere regolati sulla base di quanto previsto dall'art. 72 quater l. fall., che ha carattere inderogabile e prevale su eventuali difformi pattuizioni delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12552 del 10/05/2019 (Rv. 653883 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_177, Cod_Civ_art_1526