Locazione finanziaria di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente - Art. 23, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008 - Divieto - Esclusione - Necessità delle certificazioni e degli altri documenti previsti dalla legge - Sussistenza.
In tema di locazione finanziaria, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008, come già previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 242 del 1996, non vieta più la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente, ma si limita a stabilire che chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32783 del 13/12/2019 (Rv. 656522 - 01)