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Locazione - obbligazioni del locatore - mantenimento della cosa in buono stato locativo - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 516 del 15/01/2020 (Rv. 656810 - 02)

Locazione - obbligazioni del locatore - mantenimento della cosa in buono stato locativo - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 516 del 15/01/2020 (Rv. 656810 - 02)

Lavori di ristrutturazione del bene locato eseguiti dal conduttore su autorizzazione del locatore - Danni provocati a terzi - Responsabilità del locatore - Sussistenza. Il proprietario e locatore di un immobile, che ha autorizzato il conduttore ad eseguire opere di ristrutturazione del bene, a quest'ultimo altrimenti vietate in base alla disciplina legale della locazione, è legittimato e obbligato, ai sensi degli artt. 832, 1576 e 2043 c.c., ad ingerirsi e a sorvegliare l'attività autorizzata o, comunque, consentita, allo scopo di evitare che da essa possa derivarne un ingiusto danno ai terzi, dovendo altrimenti rispondere in solido con il conduttore ex art. 2055 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 516 del 15/01/2020 (Rv. 656810 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_1576, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2055

LOCAZIONE

OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE

MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO