Locazione - obbligazioni del conduttore - danni per ritardata restituzione - Maggior danno ex art. 1591 c. c. - Danno da perdita di chance - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione dell'immobile locato, il maggior danno risarcibile ex art. 1591 c.c. (in aggiunta alla liquidazione automatica in misura corrispondente al canone pagato prevista da detta norma) dev'essere provato dal locatore - anche per presunzioni - nella sua certa e concreta esistenza e non si identifica nel danno da perdita di chance, la cui configurabilità nel caso è esclusa per la intrinseca incertezza sulla possibilità di conseguire il vantaggio economico che connota questa figura.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27287 del 07/10/2021 (Rv. 662414 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1591
Corte
Cassazione
27287
2021