Obbligo del conduttore di osservare la diligenza del buon padre di famiglia – Cass. n. 12384/2022
Locazione - obbligazioni del conduttore - in genere - Uso della cosa locata - Obbligo del conduttore di osservare la diligenza del buon padre di famiglia - Operatività - Conseguenze - Fattispecie.
L'obbligo del conduttore di osservare nell'uso della cosa locata la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell'art. 1587, n. 1, c.c., con il conseguente divieto di effettuare innovazioni che ne mutino la destinazione e la natura, è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall'altro obbligo, sancito dall'art. 1590 cod. civ., di restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata, sicché il locatore ha diritto di esigere in ogni tempo l'osservanza dell'obbligazione di cui al citato art. 1587 n. 1 e di agire nei confronti del conduttore inadempiente. (Principio affermato con riferimento a una fattispecie di affitto di fondo rustico).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12384 del 15/04/2022 (Rv. 664810 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1587, Cod_Civ_art_1590, Cod_Civ_art_1453