Skip to main content

Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione – Cass. n. 26618/2022

Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) - immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - durata - recesso del conduttore - Esercizio del diritto - Condizioni - Gravi motivi - Nozione - Necessaria specificazione - Indicazione di cessazione dell'attività - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso, che presuppone la specificazione del grave motivo per cui il conduttore intende cessare anticipatamente il rapporto, non è sufficiente la mera indicazione di cessazione dell’attività esercitata nei locali locati, poiché, non esternando la ragione giustificativa della cessazione, ne impedisce la riconduzione ad un fatto estraneo alla volontà del conduttore, unico idoneo a giustificare l’interruzione dell’impegno al rispetto del sinallagma.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26618 del 09/09/2022 (Rv. 665653 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1373

 

Corte

Cassazione

26618

2022