Clausola che attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati e impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti – Cass. n. 7367/2023
Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Leasing traslativo - Contratto risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. - Clausola che attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati e impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti - Nullità - Esclusione - Ragioni - Riduzione dell'indennità - Potere officioso del giudice - Sussistenza.
Ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c.; di conseguenza, la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l'utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l'equo compenso, fermo restando il potere officioso del giudice di ridurre l'indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 1526 c.c. in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7367 del 14/03/2023 (Rv. 667143 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1384, Cod_Civ_art_1526