Opponibilita' al terzo acquirente - Contratto di comodato dissimulante contratto di locazione - Art. 1599, comma 1, c.c. - Applicabilità - Sussistenza - Prova della simulazione a mezzo testimoni e per presunzioni - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di locazione, ove venga stipulato un contratto di comodato, dissimulante un contratto di locazione, quest'ultimo è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599, comma 1, c.c. e al conduttore è consentito provare la simulazione, nei confronti sia della originaria parte locatrice che degli aventi causa, con prove testimoniali e per presunzioni, trattandosi di illiceità della locazione dissimulata per contrasto con norme imperative.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33727 del 04/12/2023 (Rv. 669509 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_1599