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Obbligazioni del conduttore - restituzione della cosa locata - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2301 del 23/01/2024 (Rv. 670061-01)

Precedente dazione della stessa in comodato - Legittimazione del conduttore nei confronti del comodatario - Sussistenza.

Salva la facoltà del locatore di porre in esecuzione anche contro il terzo occupante il titolo esecutivo ottenuto contro il conduttore, non può essere negato a quest'ultimo il potere di agire, in base alla sua personale e diretta legittimazione di parte contraente, contro il comodatario, allo scopo di conseguire il rilascio della cosa, per poterla a sua volta consegnare al locatore, in adempimento dell'obbligo di restituzione sancito a suo carico dall'art. 1591 c.c..

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2301 del 23/01/2024 (Rv. 670061-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1590, Cod_Civ_art_1591, Cod_Civ_art_1803